La Commissione Europea, in data 10 Settembre 2019, ha adottato la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1399 "che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia". Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 253/3 del 12.09.2019.
La Decisione in oggetto, in conseguenza dello sconfinamento di Aethina tumida dalla Calabria alla Sicilia, che l’Italia ha notificato all’Unione Europea il 21 Giugno 2019, stabilisce che l'intera regione Sicilia debba essere classificata "Zona soggetta a misure di protezione" ai sensi della Decisione di Esecuzione 2014/909/UE "relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia".
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, quali sono le "Misure di protezione" già in vigore in Calabria e ora nuovamente estese anche alla Sicilia: a) divieto di spedizione di partite di api mellifere, calabroni (NdR: qui forse gli uffici di traduzione hanno fatto confusione con i bombi destinati al servizio di impollinazione), sottoprodotti apicoli non trasformati (miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline, non destinati al consumo umano e che non siano stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione), attrezzature apistiche (alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura), miele in favo per il consumo umano; b) effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche con identificazione e controllo degli spostamenti dei prodotti "da e verso" gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 Km dagli alveari infestati da Aethina tumida; notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni. L'Italia, inoltre, dovrà effettuare ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche comprendenti il controllo degli spostamenti di prodotti "da e verso" l'intero territorio della regione Calabria e della regione Sicilia.
La Decisione in oggetto, in conseguenza dello sconfinamento di Aethina tumida dalla Calabria alla Sicilia, che l’Italia ha notificato all’Unione Europea il 21 Giugno 2019, stabilisce che l'intera regione Sicilia debba essere classificata "Zona soggetta a misure di protezione" ai sensi della Decisione di Esecuzione 2014/909/UE "relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia".
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, quali sono le "Misure di protezione" già in vigore in Calabria e ora nuovamente estese anche alla Sicilia: a) divieto di spedizione di partite di api mellifere, calabroni (NdR: qui forse gli uffici di traduzione hanno fatto confusione con i bombi destinati al servizio di impollinazione), sottoprodotti apicoli non trasformati (miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline, non destinati al consumo umano e che non siano stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione), attrezzature apistiche (alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura), miele in favo per il consumo umano; b) effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche con identificazione e controllo degli spostamenti dei prodotti "da e verso" gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 Km dagli alveari infestati da Aethina tumida; notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni. L'Italia, inoltre, dovrà effettuare ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche comprendenti il controllo degli spostamenti di prodotti "da e verso" l'intero territorio della regione Calabria e della regione Sicilia.
fonte FAI-Federazione Apicoltori Italiani