La Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute comunica in una nota che “gli apicoltori con residenza o sede legale extranazionale che intendano effettuale attività di apicoltura in Italia devono essere registrati con residenza estera nella sezione Anagrafica Persone della BDA e devono richiedere l’attribuzione del codice identificativo univoco (codice aziendale). La competenza per l’assegnazione del codice è del Servizio Veterinario territorialmente competente sull’apiario con maggiore consistenza tra quelli dell’allevamento registrato”.
L’assegnazione del codice identificativo univoco rappresenta l’attività propedeutica alle comunicazioni degli eventi relativi agli allevamenti alla BDA, che dovranno essere effettuate dall’apicoltore secondo la normativa vigente in Italia.