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Dal 25 agosto entra in vigore il collegato agricolo. Farmaci veterinari, banca dati e Aethina: le novità per l’apicoltura
Entra in vigore giovedì 25 agosto la legge 154 del 28 luglio 2016 che reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 agosto. All’articolo 34 il collegato agricolo contiene disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici. La legge prevede tre novità fondamentali: la possibilità di distribuire farmaci dispensabili senza ricetta da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative (cosa fino ad ora non consentita); le sanzioni per la mancata iscrizione e inserimento delle movimentazioni nella banca dati apistica nazionale; le modalità di acquisto di nuovi alveari in zona di protezione per Aethina Tumida.
Più nel dettaglio non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
Inoltre è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.
22 agosto 2016 (a cura Sivemp Veneto)
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)
(GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016
Art. 34
Disposizioni in materia di apicoltura
e di prodotti apistici
1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari
distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione
agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza
degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
presidi sanitari per i quali non e' previsto l'obbligo di ricetta
veterinaria.
2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie
spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati
dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della
detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione
all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina
tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorita'
sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e'
consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari
perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da
allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina
tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei
servizi veterinari territorialmente competenti.
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