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Dal 25 agosto entra in vigore il collegato agricolo. Farmaci veterinari, banca dati e Aethina: le novità  per l'apicoltura

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Dal 25 agosto entra in vigore il collegato agricolo. Farmaci veterinari, banca dati e Aethina: le novità per l’apicoltura

Entra in vigore giovedì 25 agosto la legge 154 del 28 luglio 2016 che reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 agosto. All’articolo 34 il collegato agricolo contiene disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici. La legge prevede tre novità fondamentali: la possibilità di distribuire farmaci dispensabili senza ricetta da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative (cosa fino ad ora non consentita); le sanzioni per la mancata iscrizione e inserimento delle movimentazioni nella banca dati apistica nazionale; le modalità di acquisto di nuovi alveari in zona di protezione per Aethina Tumida.

Più nel dettaglio non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

Inoltre è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

22 agosto 2016 (a cura Sivemp Veneto)

 

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

(GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016

Art. 34

                Disposizioni in materia di apicoltura

                       e di prodotti apistici

  1.  Non  sono  considerati  forniture  di   medicinali   veterinari

distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e  la  distribuzione

agli apicoltori, da  parte  delle  organizzazioni  di  rappresentanza

degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di

presidi sanitari per i quali non e'  previsto  l'obbligo  di  ricetta

veterinaria.

  2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a  proprie

spese,  denuncia  e  comunicazione  di  variazione  alla  banca  dati

dell'anagrafe  apistica  nazionale  (BDA),  di  cui  al  decreto  del

Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  4

dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  22

aprile 2010. Chiunque  contravviene  all'obbligo  di  denuncia  della

detenzione di  alveari  o  di  comunicazione  della  loro  variazione

all'anagrafe  apistica  nazionale  e'  soggetto  al  pagamento  della

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

  3. Agli apicoltori colpiti dalla  presenza  del  parassita  Aethina

tumida che,  a  seguito  dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'

sanitaria,  hanno  distrutto  la  totalita'  dei  propri  alveari  e'

consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di  alveari

perduti nella zona di protezione. Tali alveari  devono  provenire  da

allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del  parassita  Aethina

tumida ed essere accompagnati da  idoneo  certificato  sanitario  dei

servizi veterinari territorialmente competenti.

 

 

 

 

 

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