A seguito della presenza di Aethina tumida in Italia, a partire dal 16 gennaio 2015 per gli apicoltori svizzeri è vietato importare api, materiale e prodotti apicoli dalla Sicilia e dalla Calabria.
Il divieto è contenuto in un'ordinanza che riprende le misure di protezione emanate dalla Commissione europea e vieta l'importazione di api mellifere e bombi provenienti dalle zone di protezione, vale a dire la Sicilia e la regione della Calabria.
È vietata anche l'importazione di attrezzature apistiche usate, sottoprodotti apicoli non trasformati e miele di favo destinato al consumo umano.
Dato che il parassita può propagarsi rapidamente ed è difficile riconoscerlo, gli apicoltori vengono sollecitati a usare la massima prudenza in caso di importazione. Qualsiasi importazione di api mellifere e/o di bombi provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea deve essere, come sinora, accompagnata da un certificato sanitario ufficiale.
E' inoltre prevista una modifica dell'ordinanza sulle epizoozie per intensificare i provvedimenti di lotta sul piano nazionale affinché sia possibile reagire correttamente se in un'azienda svizzera di apicoltura viene rilevato il piccolo scarabeo dell'alveare.
Il testo dell'ordinanza
A cura della segreteria SIVeMP