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Aethina tumida: Decisione Ue sulle misure di protezione

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Considerato che la diffusione di Aethina tumida dalle zone colpita in Italia  (Calabria e Sicilia) potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i calabroni in Europa, l'Ue ha adottato la Decisione di esecuzione 2014/909/UE ""misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia"".

La Decisione individua come zone soggette a restrizione l'intera Regione Calabria e l'intera Regione Sicilia. Per queste zone prevede le seguenti misure di protezione: 

a) un divieto di spedizione verso altre zone dell'Unione di:

i) api mellifere;

ii) calabroni;

iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;

iv) attrezzature apistiche;

v) miele in favo per il consumo umano; 

b) l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:

i) l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti sottosposti a divieto di spedizione da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza di  Aethina tumida;

ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate. 

Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.

La decisione si applica fino al 31 maggio 2015, le misure di protezione saranno riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica di Aethina tumida in Italia entro otto mesi.

Decisione 2014/909/UE

 

Vedi anche: Aethina tumida: Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo

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