15.11.2011
Il Regolamento di Polizia Veterinaria e la denuncia delle malattie infettive
La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario in una nota indirizzata alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, agli IZS, all'ISS e all'Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale rammenta che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, alla denuncia di malattia infettiva prevista sono tenuti ""oltre ai veterinari pubblici, ai veterinari liberi professionisti, ai proprietari e detentori di animali, albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie, anche i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto Sperimentale e Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori"".
L’esigenza di questa precisazione è legata alla circostanza che la direzione ministeriale è venuta frequentemente a conoscenza ""di notizie concernenti l'isolamento di agenti infettivi di malattie animali presso Università o altri Istituti (ad esempio virus influenzali, virus dell'anemia infettiva, ecc.) sia attraverso pubblicazioni ufficiali sia ""grigie"", in assenza del rispetto dell'iter procedurale conseguente all'accertamento di una malattia"". Ribadendo la funzione di coordinamento del Ministero della Salute e di gestione della sanità pubblica veterinaria, nella nota si riafferma che gli Enti di ricerca, ivi comprese le Università sono tenute a ""comunicare tempestivamente eventuali isolamenti di agenti infettivi, anche se nell'ambito di Piani di ricerca, spesso ignoti al Ministero nei loro contenuti"". La mancata notifica non impedisce soltanto l'applicazione delle norme in materia di prevenzione ed eradicazione delle patologie soggette a denuncia, ma da un punto di vista giuridico ""si configurano i reati ascrivibili o alla diffusione di malattia infettiva degli animali, Art. 500 del Codice Penale, oppure ala inosservanza dei provvedimenti dell'autorità , Art. 650 del Codice Penale"".
23.11.2011
Apicoltura - Richiamo al rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria
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Il rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria è quanto la FNOVI ha invocato in un documento inviato al Ministero della Salute dal titolo ""il Sistema delle Segnalazioni"", ove si rammenta, a tutti gli attori coinvolti nel settore apistico, l’iter da seguire nel caso di sospetto o diagnosi di patologie denunciabili delle api e nei casi di moria di api o spopolamento di alveari.
Pertanto la nota del Ministero della Salute DGSA 0019758-P-12.11.2011- â€Denuncia di malattia infettiva ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinariaâ€, è pienamente condivisa da questa Federazione, che si adopera da sempre per il rispetto delle regole. Vorremmo che l’esortazione del MdS arrivasse al MIPAAF ed ai suoi Enti di ricerca, che non sono in indirizzo, in modo che nessuno si ritenesse escluso.
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Le patologie denunciabili degli animali ed i relativi monitoraggi devono esser gestiti dalle autorità sanitarie anche in apicoltura, indipendentemente dal dicastero che finanzia l’iniziativa. Il Regolamento di Polizia Veterinaria è posto a tutela del patrimonio zootecnico italiano e la denuncia delle patologie è il mezzo per impedirne o contenerne la diffusione, che in campo apistico interessa l’intero ecosistema.
Apicoltori, veterinari aziendali, laboratori, IIZZSS, centri di ricerca, Università , ASL, Assessorati alla sanità delle regioni e Ministeri, devono tracciare la strada per la buona gestione di una patologia denunciabile, così che il rispetto della norma, produca il beneficio atteso. I dicasteri sono nel giusto quando richiamano al rispetto delle regole che la comunità si è data e quando puniscono chi le ha disattese. Â
autore: Ufficio stampa Fnovi
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Nota del Ministero della salute sul Regolamento di Polizia Veterinaria
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